Guida senza assicurazione: multe raddoppiate fino a 7.000 euro

Guida senza assicurazione: multe raddoppiate fino a 7.000 euro

  • condividi l'articolo
  • 37

ROMA - Il decreto fiscale convertito in legge la settimana scorsa, introduce tutta una serie disposizioni in materia di circolazione. Una delle più importanti riguarda l'innalzamento delle sanzioni previste per chi circola senza copertura assicurativa. Attraverso la modifica dell'art. 193 del CdS si prevede infatti che, chi nell'arco di due anni incorre nella sanzione prevista per chi circola senza copertura assicurativa e viene beccato di nuovo per la stessa violazione rischia una multa che può raggiungere addirittura l'importo di 6.792 euro.

Secondo quanto riporta il sito studiocataldi.it, la disciplina ante riforma prevede che, chi guida senza assicurazione è sanzionato ai sensi del comma 2 art. 193 Codice della Strada, che così dispone: «Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 a euro 3.396.»

Sempre l'art. 193 CdS comma ter dispone che l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria può essere effettuato dagli agenti accertatori o raffrontando i dati delle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli che provengono dai dispositivi o dalle apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, purché omologati o approvati per il funzionamento completamente automatico e gestiti dagli organi di polizia stradale. Le fotografie prodotte da questi dispositivi infatti sono considerate atto di accertamento e provano che al momento del rilevamento il veicolo stava circolando su strada.

Qualora in base al suddetto raffronto, risulti che al momento del rilevamento, il veicolo munito di targa di immatricolazione era sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia invita il proprietario del mezzo o altro soggetto obbligato in solido, a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria.

Premesso che nessuna modifica è stata introdotta sulla disciplina dell'accertamento dell'infrazione, il decreto fiscale convertito in legge a metà dicembre con modifiche, interviene a livello sanzionatorio sul tema dei veicoli che circolano senza assicurazione, disponendo all'art. 23 bis la modifica dell'art. 193 del Codice della Strada al cui comma 2 viene aggiunto il seguente periodo: "Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata."

Comma 2 bis, inserito ex novo sempre dal decreto fiscale all'interno dell'art 193, che così dispone: « 2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo».

  • condividi l'articolo
  • 37
Venerdì 28 Dicembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2018 19:38 | © RIPRODUZIONE RISERVATA
COMMENTA LA NOTIZIA
1 di 1 commenti presenti
2018-12-28 12:47:41
perchè perdere tempo con le multe? se non sei assicurato la patente va nel caminetto e l'auto va dallo sfasciacarrozze anche se è nuova. è così facile.