Approvata la legge “Valorizzazione mare”. Svolta per cantieri, diportisti, charter, scuole nautiche. Contrario il WWF
Acquistare (o noleggiare) una barca da diporto, dal piccolo natante al grande yacht, rappresenta una conquista di libertà impareggiabile: cosa c’è di meglio di staccarsi dalla costa, ovvero dalla vita di lavoro, dagli impegni, dalle scadenze, dal traffico?... Che si scelga di navigare a vela o a motore, in planata o su una comoda carena dislocante, da soli o in compagnia, l’andar per mare unisce relax e avventura, aiuta a provare emozioni e piaceri non concessi sulla terraferma, a scoprire luoghi esclusivi a contatto con la natura, baie e calette altrimenti inesplorabili, fino agli sbarchi in porti, città e paesi costieri aperti all’accoglienza… Ma per godersi il mare a bordo di una barca, che sia un gommone o un motoscafo, un gozzo o una lancia, uno yacht o un superyacht, un monocarena o un catamarano… è necessario comunque rispettare regole precise, previste dalla legge. E in Italia è stata appena approvata, in via definitiva, dalla Camera dei deputati, una legge ad hoc. 149 i voti favorevoli, 63 gli astenuti, 32 i contrari. La legge sarà operativa non appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Denominata “Valorizzazione risorsa mare”, è frutto delle proposte avanzate da Confindustria nautica e del costante confronto con il governo, ed è il più rilevante intervento per la nautica dopo la riforma del Codice. Il provvedimento riguarda più campi, ma il Capo IV è specificamente dedicato alla navigazione da diporto. In particolare l’articolo 16 contiene le modifiche al Codice della nautica (decreto legislativo del 18 luglio 2005, n. 171); altre misure di rilievo sono contenute negli articoli 8-15 (immersioni subacquee), 17 (imbarcazioni destinate ad attività agonistica), 18 e 19 (raccomandatari marittimi), 21 (documenti delle navi e imbarco dei marittimi). Le semplificazioni riguardano procedimenti amministrativi, cantieristica, charter, scuole nautiche e utenti. Gli aggiornamenti normativi interessano sicurezza e contrasto ad attività abusive.
Secondo Confindustria nautica assumono particolare significato il sostegno all’acquisto, con la possibilità per l’acquirente di un’imbarcazione o una nave da diporto di cederla in gestione ad imprese di locazione e di noleggio, per periodi di tempo da lui individuati e con la sola annotazione dei medesimi sulla licenza di navigazione; l’allineamento del charter alla concorrenza europea, in particolare con l’introduzione del contratto di “locazione con nomina di comandante” e del contratto di “noleggio a itinerario concordato”; la sburocratizzazione della compravendita dell’usato, con la ricevuta rilasciata dallo Sportello telematico STED che sostituisce a tutti gli effetti la licenza di navigazione per 90 giorni; il dimezzamento dei tempi di rinnovo delle licenze di navigazione, da 60 a 30 giorni. L’art. 1 della legge introduce inoltre “la valorizzazione del diporto nautico” tra gli indirizzi strategici del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM).
Più in dettaglio, per sostenere l’acquisto, il proprietario di un’imbarcazione o di una nave da diporto può cederla in gestione a imprese di locazione e di noleggio, per i periodi di tempo da lui individuati, con la semplice annotazione dei medesimi sulla licenza di navigazione (previsione dell’art. 16, che modifica l’articolo 2 del Codice della nautica). Per facilitare la compravendita dell’usato, la ricevuta rilasciata dallo Sportello telematico STED sostituisce a tutti gli effetti la licenza di navigazione per 90 giorni (previsione dell’art. 16, che modifica l’articolo 24 del Codice della nautica).
Per agevolare la navigazione di prova, l’autorizzazione alla navigazione temporanea abilita espressamente alle acque internazionali. Il comando dell’unità è esteso anche al titolare di un contratto di collaborazione non dipendente (previsione dell’art. 16, che modifica dell’articolo 31 del Codice della nautica). Il potere di autentica di firma per i contratti di compravendita è esteso ai Raccomandatari marittimi titolari degli Sportelli telematici STED, previo il superamento di un esame integrativo (previsione dell’art. 18). Per le navi da diporto che ne siano provviste, registri, certificati e documenti disposti dalle Convenzioni IMO possono essere conservati in formato digitale (previsione dell’art. 21, che introduce l’art. 169-bis al Codice della navigazione).
Le novità per il charter, da tempo attese, risultano particolarmente interessanti: viene introdotta la “locazione con prescrizione di comandante” contrattualizzato da parte del locatario (se persona fisica). In questo caso il contratto può essere stipulato da un unico locatario persona fisica e va conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione. E’ previsto un limite di 12 passeggeri escluso il comandante (previsione dell’art. 16, che introduce l’articolo 42-bis nel Codice della nautica). Si introduce inoltre il contratto di “noleggio a itinerario concordato” che viene distinto dal contratto “a tempo determinato”. In quest’ultimo caso, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore non provvede al carburante, all’acqua ed ai lubrificanti necessari (previsione dall’art. 16, che modifica l’articolo 47 del Codice della nautica).
Particolare rilevante, la legge prevede che le unità da diporto in locazione e noleggio possano essere impiegate per tutti gli altri usi commerciali previsti dal Codice della nautica (previsione dell’art. 16, che modifica l’articolo 2 del Codice della nautica): una novità che dovrebbe evitare, o almeno limitare, i contenziosi generati finora tra diversi operatori. Viene chiarito inoltre che con l’unità da diporto locata, il conduttore assume la temporanea detenzione della stessa (previsione dell’art. 16, che modifica l’articolo 42 del Codice della nautica).
Come per le auto, in caso di sanzioni amministrative la responsabilità è sempre del conducente, l’armatore è tenuto soltanto a comunicarne gli estremi all’autorità competente (previsione dell’art. 16, che modifica l’articolo 40 del Codice della nautica). E ancora: il Capo del Circondario marittimo è tenuto a individuare le aree di accosto per lo sbarco e l’imbarco di natanti e imbarcazioni adibiti a noleggio da diporto (previsione dell’art. 16, che modifica l’articolo 49-novies del Codice della nautica).
La licenza di navigazione è sospesa in caso di esercizio abusivo delle attività commerciali (previsione dell’art. 16, che modifica l’articolo 55 del Codice della nautica). In caso di stabile utilizzo commerciale in Italia di unità da diporto di Paesi terzi, nella già prevista dichiarazione da presentare allo STED devono essere indicate le dotazioni di sicurezza e la polizza assicurativa (modifica dell’articolo 48 del Codice della nautica).
Le unità estere fino a 24 metri, se di soggetti italiani, qualora non provviste di attestazione di idoneità alla navigazione devono sottoporsi a una verifica che attesti l’assenza di rischi per ambiente e sicurezza (previsione dell’art. 16, che introduce l’articolo 26-ter nel Codice della nautica).
Tra le novità riguardanti gli armatori spicca la riduzione da 60 a 30 giorni dei tempi per il rinnovo delle licenze di navigazione (come prescritto dall’articolo 16, che modifica l’articolo 24 del Codice della nautica). Ai fini di identificazione e controllo si prevede un contrassegno per le unità in “Noleggio occasionale” (previsione dell’art. 16, che modifica l’articolo 49-bis del Codice della nautica). In caso di locazione finanziaria, poi, la responsabilità del proprietario (istituto finanziario) è limitata alla comunicazione all’autorità competente dell’utilizzatore (previsione dell’art. 16, che modifica l’art. 40 del Codice della nautica).
Per gli italiani residenti all’estero che hanno conseguito un titolo di abilitazione alla navigazione fuori dall’Italia è ora possibile chiedere il rilascio senza esami della patente nautica italiana a seguito di trasferimento della residenza in Italia (previsione dell’art. 16, che introduce l’art. 39-ter del Codice della nautica).
Modifiche sono state apportate anche con gli articoli 16 e 17. Il primo introduce l’aggravante della sanzione in caso di procurato danno ambientale (modifica l’articolo 55 del Codice della nautica); il secondo riguarda le barche destinate ad attività agonistica: la legge prevede ora che l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) registri l’indicazione.
Novità anche per le scuole nautiche. E’ sufficiente il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica per esercitare l’attività di istruttore (previsione dell’art. 16, che modifica l’articolo 49-septies del Codice della nautica). Le associazioni sportive e gli enti no profit possono svolgere corsi di patente nautica soltanto a favore di associati da almeno un anno. L’assenza dello scopo di lucro è incompatibile con la promozione commerciale (previsione dell’art. 16, che modifica l’articolo 49-octies del Codice della nautica).
Per la subacquea viene disciplinato l’esercizio dell’attività dei centri di immersione e di addestramento a scopo ricreativo, dell’istruttore subacqueo e della guida subacquea, e istituita la previsione della copertura assicurativa obbligatoria. Viene inoltre prevista l’istituzione di zone di interesse turistico per lo sviluppo di itinerari subacquei da parte dei centri di immersione (artt. 8-15). L’attività di istruttore e guida subacquea può essere svolta anche su base temporanea e occasionale (art. 11).
L’approvazione della legge è stata accolta con favore dalle aziende della cantieristica e dagli operatori del turismo nautico, in particolare del charter e del noleggio (e non poteva essere altrimenti, visto che l’iter è stato ispirato e seguìto passo passo da Confindustria nautica), ma è stata fortemente criticata dagli ambientalisti del WWF, secondo i quali “si tratta di un passo avanti parziale”.
Secondo i contestatori del WWF “il via libera è arrivato al termine di un iter rapido e senza modifiche sostanziali, ignorando gli emendamenti, a conferma della volontà del governo di chiudere velocemente il provvedimento”. Giulia Prato, responsabile Mare del WWF Italia, ha tenuto a dire che “il cambiamento climatico, l’inquinamento e lo sfruttamento eccessivo delle risorse stanno mettendo sotto pressione il Mediterraneo rendendolo sempre più fragile, e ogni legge che riguarda il mare dovrebbe partire da questo dato di realtà”. Nel mirino del WWF, in particolare, la normativa sulle aree marine protette e sulla salvaguardia della posidonia lungo le coste italiane.




