BRUXELLES - In un contratto di credito per comprare un’ auto il consumatore può, senza commettere un abuso di diritto, esercitare il suo diritto di recesso in qualsiasi momento, anche dopo i canonici 14 giorni, fino a quando non abbia ricevuto informazioni «complete ed esatte» sui suoi diritti e obblighi e il contratto sia in fase di esecuzione, ossia, tipicamente, prima dell’ultima scadenza di rimborso. Lo stabilisce la Corte di Giustizia dell’Ue, in una sentenza relativa ad alcuni contratti di credito per l’acquisto di auto e di leasing auto stipulati in Germania da diversi consumatori, con le banche di alcune case automobilistiche (Bmw Bank, Volkswagen Bank, Audi Bank). Nel caso del contratto di leasing, il consumatore si era recato da un concessionario di auto, autorizzato a fornire informazioni sul contratto, che è stato poi concluso direttamente tra il consumatore e la banca, a distanza. Nel caso dei contratti di credito, i concessionari hanno agito come intermediari per le banche.
Per la Corte, il periodo di recesso di 14 giorni previsto i contratti di credito non inizia a decorrere, se le informazioni che il professionista è tenuto a fornire al momento della stipula del contratto sono «incomplete o errate» al punto da influire sulla valutazione da parte del consumatore della portata dei suoi diritti e obblighi e sulla sua decisione di stipulare il contratto. In questo caso, l’esercizio del diritto di recesso dopo oltre 14 giorni non può in nessun caso essere considerato abusivo, anche se avviene «molto tempo dopo» la conclusione del contratto. La Corte precisa tuttavia che, una volta che il contratto di credito sia stato integralmente eseguito, il consumatore non può più avvalersi del suo diritto di recesso. Per la Corte, diversamente dal primo caso, nel caso di un contratto di leasing auto senza obbligo di acquisto, dal diritto dell’Unione non deriva un diritto di recesso per il consumatore.